Codice civile

Art. 1713 c.c. — Obbligo di rendiconto

[1]Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto cio' che ha ricevuto a causa del mandato.

[2]La dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o per colpa grave.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1713 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 33822/2025

    23 dicembre 2025
    • Mandato

    In tema di obblighi del mandatario, la dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto ex art. 1713 c.c. non costituisce una clausola di esonero dalla responsabilità del mandatario, il quale resta tenuto a rimettere al mandante tutto ciò che abbia ricevuto a causa del mandato, ma determina - salvo il caso di dolo o colpa grave del mandatario, in cui la dispensa diviene inefficace - esclusivamente un'inversione dell'onere della prova in virtù della quale, una volta che il mandatario abbia adempiuto all'obbligo di fornire le informazioni e i documenti essenziali relativi all'attività svolta, non spetterà a lui provare la regolarità della gestione, bensì al mandante dimostrare specifiche inadempienze o distrazioni.

    Art. 1713 c.c. · Art. 1710 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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Citate insieme nelle massime

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Approfondimenti

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  • Delle obbligazioni del mandatario e del mandante. Il nuovo codice ha modellato i rapporti tra mandante e mandatario sullo schema dei principii posti dal codice abrogato, integrandoli però con quelli già inseriti nel codice di commercio, che, com'è noto, non avevano ragion d'essere soltanto per il mandato commerciale. Gli articoli 1710 a 1714 e 1718 a 1721 costituiscono il nucleo fondamentale dei diritti e dei doveri che concorrono a formare, dal lato interno, il contenuto del mandato. Quando il mandato è gratuito vi è una attenuazione della responsabilità del mandatario. Essa deve valutarsi con minor rigore (art. 1710), così come meno rigorosamente, nella stessa situazione, dovevano, anche per il codice abrogato (art. 1746, secondo comma), applicarsi i principii ordinari della responsabilità; il che vuole significare che pure il mandatario gratuito deve prestare la diligenza del buon padre di famiglia, salvo al giudice di assolverlo dalla responsabilità per danni quando sia incorso in una lieve negligenza scusabile. Il riferimento preciso al criterio del buon padre di famiglia anche della diligenza cui è tenuto il mandatario gratuito fa intendere, del resto, che l'apprezzamento meno rigoroso della sua responsabilità deve aver riguardo, tra l'altro, alle qualità del mandatario, in modo che il principio di attenuazione è eminentemente relativo. I crediti del mandatario verso il mandante per rimborsi e per il compenso sono assistiti da prededuzione sui crediti pecuniari sorti dagli affari conclusi (art. 1721) e da privilegio sulle cose del mandante detenute dal mandatario (art. 2761, secondo comma); inoltre si è concesso al mandatario il diritto di ritenzione sulle cose stesse, e, ad agevolargli la riscossione inattiva dei crediti che gli spettano verso il mandante, si è preordinata a suo favore una forma di esecuzione privata, in tutto simile a quella che l'art. 363 cod. comm. prevedeva solo per il mandato commerciale (art. 2761, quarto comma). Concerne pure la disciplina del lato interno del rapporto la norma dell'art. 1715 che esclude l'obbligo del mandatario di garantire al mandante l'adempimento delle obbligazioni assunte dal terzo, e di rispondere per l'insolvenza di quest'ultimo se egli non la conosceva o non l'avrebbe dovuta conoscere. La norma è dispositiva, in modo che il mandatario può anche assumere una garanzia per la bonitas del terzo, di contenuto più vasto di quello considerato dalla legge: a questa disponibilità dei limiti di garanzia si ricollega lo «star del credere» del commissionario (art. 1736).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 714

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1713 · fonte del testo

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