Art. 1280 c.c. — Debito di specie monetaria avente valore intrinseco

[1]Il pagamento deve farsi con una specie di moneta avente valore intrinseco, se cosi' e' stabilito dal titolo costitutivo del debito, sempreche' la moneta avesse corso legale al tempo in cui l'obbligazione fu assunta.

[2]Se pero' la moneta non e' reperibile, o non ha piu' corso, o ne e' alterato il valore intrinseco, il pagamento si effettua con moneta corrente che rappresenti il valore intrinseco che la specie monetaria dovuta aveva al tempo in cui l'obbligazione fu assunta.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Il principio nominalistico domina le obbligazioni che hanno per oggetto il pagamento di una somma di danaro (art. 1277. primo comma). La quantità di moneta legale dovuta si determina cioè in base al valore nominale che lo Stato attribuisce ad essa, senza riguardo al valore intrinseco; oggetto dell'obbligazione non è la materia di cui le monete sono formate, ma una quantità commisurata al valore loro attribuito. La riconferma del nominalismo risponde ad un'esigenza razionale della vita economica, della quale è già parlato (numero 591). Esso solo infatti consente di raffigurare i debiti pecuniari come entità costanti e cioè di ridurre a certezza l'entità economica di ogni debito; tale esigenza ha carattere tanto generale da influenzare anche la questione concernente la somma dovuta quando la moneta indicata in contratto non ha più corso (art. 1277 secondo comma). La moneta non perisce perchè lo Stato, se decide di abolirne il corso, la sostituisce con altra di diverso tipo: si fa allora un ragguaglio tra il valore nominale della moneta non avente più corso e il valore-nominale della moneta nuova, secondo il rapporto stabilito all'atto della conversione. Anche allora si prescinde quindi dal valore intrinseco della moneta dedotta nel contratto, e per giunta si legittima la prestazione di una moneta diversa da quella originariamente promessa. La possibilità di prestare una moneta diversa da quella dedotta è anche considerata quando il debito pecuniario è espresso in moneta estera; in tal caso il codice civile, come già l'art. 39 cod. comm., autorizza, nell'atto del pagamento, la sostituzione della moneta straniera con moneta nazionale (art. 1278). La moneta straniera diviene infungibile solo per volontà delle parti, cioè quando queste convengono la clausola «effettivo» (art. 1279); ma può esservi infungibilità anche se una determinata moneta è considerata dalle parti con riferimento al suo valore intrinseco (art. 1280, primo comma). In tali casi però l'infungibilità è relativa. Infatti, se la moneta straniera dedotta in effettivo o quella considerata per la sua bonitas intrinseca non può essere più procurata dal debitore perchè non è reperibile o perchè è stata posta fuori corso, non si verifica l'estinzione del debito, ma sarà prestata moneta legale o corrente, ragguagliata al valore che la moneta dedotta aveva al tempo in cui l'obbligazione fu assunta (articoli 1279 e 1280. secondo comma). Altrettanto deve dirsi quando il pagamento deve farsi in moneta considerata in relazione al suo valore intrinseco, e questo valore risulta alterato. Il caso è regolato dall'art. 1280, secondo comma, che dà la medesima soluzione alla quale aveva ricorso l'art. 1822, secondo comma, del codice civile abrogato. La libera valutazione contrattuale di tal valore non è ostacolata dal principio nominalistico. Questo entra in funzione in un secondo momento, quando, determinato il valore della prestazione monetaria, deve precisarsi la somma di danaro occorrente per estinguere il debito, il quale pertanto ha per oggetto un valore che deve venire espresso e liquidato in danaro al momento della scadenza. L'alterazione di valore della moneta dovuta può verificarsi durante la mora del debitore. Il caso non è previsto espressamente, perchè esso si risolve in un danno, che è risarcibile secondo gli articoli 1218 e 1224, secondo comma. Ugualmente inutile doveva apparire la soluzione del problema del rischio delle oscillazioni di cambio nel debito di moneta estera. Questo rischio è a carico del creditore fino alla scadenza dell'obbligazione, in base all'art. 1278; successivamente è danno prodotto dalla mora del debitore, risarcibile in aggiunta agli interessi (art. 1224. secondo comma).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 592

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1280 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari