Codice civile

Art. 1049 c.c. — Somministrazione di acqua a un edificio

[1]Se a una casa o alle sue dipendenze manca l'acqua necessaria per l'alimentazione degli uomini o degli animali e per gli altri usi domestici, e non e' possibile procurarla senza eccessivo dispendio, il proprietario del fondo vicino deve consentire che sia dedotta l'acqua di sopravanzo nella misura indispensabile per le necessita' anzidette.

[2]Prima che siano iniziati i lavori, deve pagarsi il valore dell'acqua, che si chiede di dedurre, calcolato per un'annualita'. Si devono altresi' sostenere tutte le spese per le opere di presa e di derivazione. Si applicano inoltre le disposizioni del primo comma dell'art. 1038.

[3]In mancanza di convenzione, la sentenza determina le modalita' della derivazione e l'indennita' dovuta.

[4]Qualora si verifichi un mutamento nelle condizioni originarie, la derivazione puo' essere soppressa su istanza dell'una o dell'altra parte.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Gli articoli 1049 e 1050 introducono una nuova figura di servitù coattiva, la quale attinge il suo fondamento dal principio che il diritto di proprietà deve subire quelle limitazioni che derivano dalla necessità della convivenza e della solidarietà sociale. Il primo dei due articoli, prevedendo il caso che a un edificio o alle sue dipendenze manchi l'acqua necessaria per l'alimentazione delle persone o degli animali e per gli altri usi domestici e non sia possibile procurarla senza eccessivo dispendio, consente di dedurre dal fondo vicino l'acqua di sopravanzo, nella misura indispensabile per le necessità anzidette. L'articolo successivo estende la norma precedente al caso che a un fondo manchi l'acqua necessaria per l'irrigazione, mentre il fondo vicino ne abbonda. Al proprietario del fondo servente non solo deve pagarsi, com'è ovvio, il valore dell'acqua, ma, analogamente a quanto è stabilito in tema di acquedotto coattivo (art. 1038), deve anche essere corrisposto il valore, secondo la stima, dei terreni da occupare per la costruzione dell'acquedotto e devono essere risarciti gli eventuali danni, compresi quelli derivanti dalla intersecazione dei fondi. Gli è inoltre riconosciuto (articolo 1049, secondo comma) il diritto di esigere che, prima dell'inizio dei lavori di presa e di derivazione, gli sia pagato il valore dell'acqua che si chiede di dedurre, calcolato per una annualità. Verificandosi un mutamento nelle condizioni originarie, la servitù può essere soppressa su domanda dell'una o dell'altra parte (art. 2049, ultimo comma). Del passaggio coattivo.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 496

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1049 · fonte del testo

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