Per i comuni o frazioni di comune ove in particolari ricorrenti periodi dell'anno si verifica un eccezionale flusso turistico, il sindaco, sentite le organizzazioni provinciali degli esercenti e dei lavoratori, la camera di commercio e gli enti turistici locali, puo' emanare ordinanze di deroga all'obbligo della chiusura settimanale per periodi complessivamente non superiori a giorni novanta per ogni anno solare. E' data facolta' al sindaco di emanare ordinanze di deroga temporanea all'obbligo della chiusura settimanale in occasione di speciali manifestazioni locali o per particolari motivi di interesse pubblico. Tali deroghe non potranno essere superiori complessivamente a giorni cinque per ogni anno solare.

Testo vigente dal 6 luglio 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-01;425~art7 · fonte del testo

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