[1]Tutte le leggi ed i regolamenti in vigore sull'esercizio della professione di avvocato e procuratore sono abrogati coll'attuazione della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 8 giugno 1874.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]P. O. Vigliani.
Testo vigente dal 15 giugno 1874
