[1]Se l'incolpato e' membro di un Consiglio dell'Ordine presso un tribunale, e' soggetto alla giurisdizione disciplinare del Consiglio costituito presso la Corte di appello dalla quale il tribunale dipende.

[2]Qualora il Consiglio di cui l'incolpato fa parte, si trovi nella sede di una Corte d'appello, egli sara' sottoposto al giudizio del Consiglio stabilito presso la Corte d'appello piu' vicina.

Testo vigente dal 15 giugno 1874

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1874-06-08;1938~art32 · fonte del testo

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