[1]Servizi igienico-sanitari.

[2]L'organizzazione dei servizi igienico-sanitari negli stabilimenti e la scelta del personale medico dovranno riportare l'approvazione del Demanio, che si pronunciera' sentita la Direzione generale della Sanita' pubblica.

[3]La Ditta concessionaria sara' inoltre tenuta ad osservare rigorosamente le prescrizioni che dalle autorita' competenti le saranno impartite, a termine della legge e dei regolamenti sulla sanita' pubblica.

[4]L'apertura degli stabilimenti in ogni stagione sara' subordinata al nulla osta rilasciato dal medico provinciale o da un suo delegato, previa la ispezione locale.

Testo vigente dal 7 luglio 1913

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urn:nir:stato:legge:1913-06-25;753~convenzione-art31 · fonte del testo

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