[1]Quelli degli edifizi monastici che sono da assegnarsi ai Comuni delle Provincie Napoletane, secondo l'articolo 25 della legge del 17 febbraio 1861, non saranno compresi nel passaggio di che all'art. 1, e verranno dal Governo assegnati effettivamente ai Comuni.

[2]Le disposizioni, di cui nell'art. 25 della legge 17 febbraio 1861 vigente nelle Provincie Napoletane, sono estese a tutte le Provincie del Regno, ove e' istituita la Cassa Ecclesiastica.

Testo vigente dal 5 settembre 1862

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1862-08-21;794~art5 · fonte del testo

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