[1]Il Governo del Re e' autorizzato, udito il parere del Consiglio Provinciale di Palermo, a provvedere con Decreto Reale all'effettiva divisione delle terre e rendite patrimoniali ed alla delimitazione del territorio dei due Comuni.
[2]E' altresi' autorizzato a provvedere a cio' che concerne l'ordinamento delle rispettive Amministrazioni ed a tutt'altro occorrente per la esecuzione della presente legge.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Dat. a Torino addi' 11 dicembre 1864.
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Vacca.
[7]G. Lanza.
Testo vigente dal 20 dicembre 1864
