[1]La Giunta dovra' eziandio procurare, in quanto e' possibile, di valersi dei criteri contenuti nelle istruzioni che fanno seguito al decreto del 12 febbraio 1855, num. 1858.
[2]La modificazione delle circoscrizioni territoriali dei comuni contermini a piu' provincie non dara' luogo a passaggio di comuni da una ad altra provincia.
Testo vigente dal 27 luglio 1877
