[1]La Giunta provinciale sara' composta:
[2]1° Di un consigliere d'appello designato con decreto Reale, o del presidente del tribunale civile e correzionale del capoluogo della provincia;
[3]2° Dell'intendente di finanza;
[4]3° Dell'ingegnere capo del Genio civile;
[5]4° Di tre membri da eleggersi dal Consiglio provinciale a schede segrete portanti due nomi ciascuna;
[6]5° Di un consigliere di prefettura da designarsi con decreto Reale.
[7]La Giunta sara' presieduta dal consigliere d'appello o dal presidente del tribunale civile e correzionale.
Testo vigente dal 27 luglio 1877
