[1]E' autorizzato il Governo del Re a transigere col Banco di Napoli per il denaro e per la vendita dei profitti della Cassa di sconto, e per le ritenzioni sopra gli stipendi degli Impiegati del Banco a causa delle pensioni, mediante il pagamento di una rendita consolidata 5 % di lire centomila, con la decorrenza 1° luglio 1864, con che le dette pensioni rimarranno a carico del Banco.

[2]Sara' pertanto inscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico la detta rendita consolidata 5 per 100 di lire centomila, intestata a favore del Banco di Napoli.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Dat. a Firenze addi' 28 giugno 1866.

[5]EUGENIO DI SAVOJA

[6]Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Borgatti.

[7]Scialoja.

Testo vigente dal 20 luglio 1866

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1866-06-28;3050~art3 · fonte del testo

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