Art. 2
[1]Tale convenzione dovra' ridursi in atto pubblico.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Torino addi' 14 dicembre 1862.
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Pisanelli.
[6]M. Minghetti.
Testo vigente dal 24 dicembre 1862
