[1]La Camera di commercio adotta i provvedimenti di sua competenza, sentiti la deputazione di borsa e il sindacato dei mediatori.

[2]Qualora si tratti di provvedimenti straordinari ed urgenti per il regolare andamento della borsa, il presidente della Camera di commercio puo' adottarli, sentiti la deputazione di borsa e il sindacato dei mediatori, coll'obbligo di convocare immediatamente la Camera di commercio per promuoverne le deliberazioni.

[3]Le deliberazioni della Camera di commercio saranno in ogni caso comunicate, per l'approvazione, al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

[4]La comunicazione dovra' farsi a cura del presidente non piu' tardi del giorno successivo.

[5]Intanto i provvedimenti adottati dal presidente e dalla Camera di commercio rispettivamente avranno provvisoria esecuzione e saranno validi gli atti compiuti nel frattempo anche nel caso di revoca delle deliberazioni sovraccennate.

[6]Le deliberazioni della Camera di commercio si intenderanno approvate ove non intervengano provvedimenti ministeriali in contrario nel termine di 10 giorni successivi alla comunicazione fattane al Ministero.

Testo vigente dal 14 aprile 1913

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1913-03-20;272~art3 · fonte del testo

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