Sino all'approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1878, il Governo del Re riscuotera', secondo le leggi in vigore, le tasse e le imposte d'ogni genere, provvedera' allo smaltimento dei generi di privativa secondo le tariffe vigenti e fara' entrare nelle casse dello Stato le somme ed i proventi, che gli sono dovuti, giusta lo stato di prima previsione dell'entrata annesso alla presente legge.
Testo vigente dal 28 dicembre 1877
