[1]-bis.

[2]I brevetti domandati nei diversi paesi contraenti da persone ammesse al beneficio della Convenzione, ai sensi degli articoli 2 e 3, saranno indipendenti dai brevetti ottenuti per la stessa invenzione negli altri paesi, aderenti o no all'Unione.

[3]Questa disposizione deve essere intesa in modo assoluto, particolarmente nel senso che i brevetti domandati durante il termine di priorita' sono indipendenti, tanto dal punto di vista delle cause di nullita' e di decadenza dal punto di vista della durata normale.

[4]Essa si applica a tutti i brevetti esistenti al momento della sua entrata in vigore.

[5]Lo stesso avverra' nel caso di accessione di nuovi paesi per i brevetti esistenti da una parte e dall'altra al momento dell'accessione.

Testo vigente dal 19 aprile 1913

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1913-04-06;285~convenzione-art4bis · fonte del testo

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