Il contributo di cui all'articolo 1 e' iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere trasferito al bilancio autonomo dell'Universita' degli studi di Torino. All'impegno, alla liquidazione ed al pagamento delle spese provvede l'Universita' degli studi di Torino, secondo le norme del proprio regolamento di amministrazione, finanza e contabilita', anche mediante procedure semplificate all'uopo adottate dal consiglio di amministrazione; resta fermo, da parte del collegio sindacale della medesima Universita', il controllo esclusivo sull'effettiva destinazione dei fondi, nel rispetto dell'autonomia degli organi universitari. Le somme non impegnate per le finalita' di cui all'articolo 2 entro il 31 dicembre 2004 sono versate in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Testo vigente dal 16 novembre 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2004-11-05;274~art4 · fonte del testo

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