Sono abrogati il secondo comma dell'art. 212 e l'articolo 214 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il primo comma dell'art. 216 del citato testo unico rimane cosi' modificato: "Il direttore generale compila i rapporti informativi dei capi servizio; il giudizio complessivo e' espresso dal Comitato amministrativo".

Testo vigente dal 9 aprile 1958

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-03-21;266~art4 · fonte del testo

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