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Miscellanea
Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici
Legge 26 maggio 1965, n. 595
- Aggiornato al
- 31 luglio 1970
- Articoli
- 10
- Versioni storiche
- 11
- Art. 1Agli effetti della presente legge i leganti idraulici si distinguono in: A. - Cementi…
- Art. 2I leganti idraulici sopra nominati rispondono alle seguenti definizioni: A. - Cementi: a)…
- Art. 3I cementi, gli agglomeranti cementizi e le calci idrauliche in polvere debbono essere…
- Art. 4Per l'accertamento dei requisiti di accettazione dei cementi, degli agglomeranti…
- Art. 5L'acquirente puo' contestare la merce al fornitore quando, in seguito a prove di…
- Art. 6Le prove fisiche e chimiche dei leganti idraulici sono effettuate dai seguenti laboratori…
- Art. 7Le norme di cui alla presente legge si applicano anche ai leganti idraulici…
- Art. 8Con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro…
- Art. 9Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente…
- Art. 10Il Ministro per l'industria e per il commercio e' incaricato di vigilare sull'osservanza…
