Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dal capitolo n. 5936 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979, a quelli delle Amministrazioni interessate nonche' ai bilanci delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, delle somme necessarie per dare esecuzione a quanto verra' stabilito in sede di attuazione dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, modificato dal decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641. Per il periodo successivo al 31 marzo 1979 e, comunque, non oltre la data di attuazione dei decreti di cui al precedente primo comma, alla corresponsione delle retribuzioni spettanti al personale degli enti soppressi ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, provvede l'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro in base a note nominative compilate dagli organi liquidatori dei medesimi enti all'atto della cessazione delle loro funzioni. Alle necessita' finanziarie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente secondo comma si provvede mediante prelevamento da apposito conto corrente infruttifero da istituire presso la Tesoreria centrale dello Stato che sara' alimentato con le disponibilita' esistenti sul predetto capitolo n. 5936 dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Alla gestione del fondo e' preposto un funzionario della Ragioneria generale dello Stato nominato con decreto del Ministro del tesoro. Le somme per il pagamento delle retribuzioni del personale di cui al presente articolo si intendono erogate a titolo di anticipazione. I conseguenti rapporti tra lo Stato e le regioni e gli enti locali interessati saranno regolati con decreti del Ministro del tesoro.

Testo vigente dal 30 marzo 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-03-28;88~art199 · fonte del testo

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