E' stabilito, per l'anno finanziario 1979, il limite di impegno di lire 1.600.000.000, di cui:

  • 1)lire 100.000.000 per la concessione del contributo trentacinquennale dell'uno per cento previsto dall'articolo 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408, a favore dei Comuni ed Istituti autonomi per le case popolari;
  • 2)lire 1.500.000.000 per l'attuazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati da eventi bellici di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

Testo vigente dal 30 marzo 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-03-28;88~art106 · fonte del testo

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