Gli ufficiali gia' valutati ai sensi dell'articolo 9 della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, giudicati idonei e non iscritti in quadro di avanzamento hanno diritto ad essere valutati per la promozione al grado superiore almeno tre volte a partire dall'entrata in vigore della presente legge, sempre che non siano frattanto raggiunti dai limiti di eta'. Nondimeno, per i primi tre anni di applicazione della presente legge, quelli fra detti ufficiali collocati in soprannumero agli organici che siano gia' stati comunque valutati per almeno tre volte sono collocati a domanda nella posizione di "a disposizione" con effetto dal 10 gennaio dell'anno successivo a quello del loro collocamento in soprannumero.

Testo vigente dal 3 novembre 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-10-24;887~art8 · fonte del testo

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