Gli studi e gli accertamenti di cui al precedente articolo 1 sono demandati ad una apposita commissione, da istituirsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici d'intesa con quello per il tesoro. Tale commissione puo' provvedere ad effettuare e far effettuare indagini, rilievi, sondaggi, lavori provvisionali, prove di laboratorio, per l'espletamento dei compiti di cui al precedente articolo 1. Per i fini di cui al precedente comma possono essere stipulate convenzioni con enti o professionisti. Per i compiti e le attivita' di cui ai commi secondo e terzo del presente articolo, l'Amministrazione dei lavori pubblici puo' provvedere anche a trattativa privata o in economia, prescindendo dai pareri degli organi consultivi e tecnici previsti dalle vigenti norme.

Testo vigente dal 16 maggio 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-05-10;255~art2 · fonte del testo

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