E' autorizzata la spesa di lire 150 miliardi, di cui lire 18 miliardi nell'anno 1998, 20,5 miliardi nell'anno 1999, 23 miliardi negli anni dal 2000 al 2003, e 19,5 miliardi nell'anno 2004, per l'acquisto, la ristrutturazione, il restauro, la manutenzione straordinaria e la costruzione di immobili adibiti o da adibire a sedi delle rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari e ad alloggi per il personale, nonche' per tutte le spese amministrative connesse a tali interventi. Con decreto del Ministro degli affari esteri ogni anno, dal 1998 al 2004, saranno specificati gli interventi previsti per il rispettivo esercizio finanziario, con la relativa spesa. Lo schema di decreto sara' sottoposto alle competenti commissioni parlamentari per il relativo parere.

Testo vigente dal 12 gennaio 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-12-31;477~art1 · fonte del testo

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