La domanda di mutuo e' accompagnata dai documenti giustificativi del possesso legittimo prodotti a termine dell'art. 4 della presente legge. Agli effetti dell'art. 10 della presente legge la domanda, insieme con la documentazione del possesso legittimo, e' depositata per quindici giorni nella segreteria del Comune nel cui territorio e' sito il fabbricato danneggiato o distrutto e di questo deposito e' data notizia al pubblico, a cura del sindaco, nello stesso giorno in cui e' fatto o nel giorno successivo, mediante avviso da rimanere affisso all'albo del Comune per tutto il tempo in cui i documenti dovranno rimanere nella segreteria. Nell'avviso deve essere precisato l'Istituto al quale la domanda di mutuo e' stata presentata. Una copia di detto avviso, autenticata dal sindaco, sara' da questi immediatamente trasmessa al prefetto della Provincia, il quale ne ordinera' la pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali. L'adempimento di queste formalita' sara' accertato dal segretario comunale mediante processo verbale, vidimato dal sindaco; e di questo verbale sara' rimessa gratuitamente copia all'Istituto indicato nella domanda di mutuo. Trascorso il termine di giorni quindici dalla pubblicazione dell'avviso all'albo comunale e nel Foglio degli annunzi legali, senza che sia stato presentato, per mezzo di ufficiale giudiziario, all'Istituto mutuante, atto di legale opposizione alla concessione del mutuo nell'avviso medesimo indicato, il richiedente rimane autorizzato a stipulare il contratto ed a consentire, sull'edificio pel quale il mutuo venne domandato, la iscrizione ipotecaria a termini e per gli effetti di cui all'art. 10 della presente legge.

Testo vigente dal 18 dicembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-10-21;981~art11 · fonte del testo

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