Per la sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle regioni indicate nell'art. 1 il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni, non oltre il 31 dicembre 1950, e nei limiti degli stanziamenti comunque destinati alle opere idrauliche, ad eseguire i lavori che si riconoscano necessari su qualsiasi corso d'acqua per riparare i danni prodotti dalle alluvioni di cui allo stesso art. 1, o per prevenirne altri, sempreche' non si tratti di opere che siano gia' state riconosciute di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Dopo eseguiti i lavori ed al fine di determinare a chi spetti la cura e l'onere della loro manutenzione, si provvedera', ove occorra, alle relative classifiche.

Testo vigente dal 28 aprile 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-03-06;171~art2 · fonte del testo

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