Quando l'edificio danneggiato o distrutto sia composto di parti o piani o porzioni di piano appartenenti a proprietari diversi, ciascun condomino puo' presentare la domanda di sussidio per la parte o pel piano o per la porzione di piano di sua appartenenza, e il sussidio e' determinato in relazione alla spesa occorrente per la riparazione di detta parte o di detto piano o di detta porzione di piano. Qualora il condominio non ne abbia fatta richiesta, anche uno solo dei condomini puo', nell'interesse e nel nome del condominio, presentare la domanda di sussidio e, in caso di effettiva esecuzione dei lavori, riscuoterlo, salvo il diritto al rimborso nei confronti dei condomini, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti tra i condomini, conseguenti al beneficio concesso.

Testo vigente dal 28 aprile 1950

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1950-03-06;171~art10 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari