[1]La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad elevare di un miliardo l'importo del mutuo concesso all'Istituto nazionale assistenza dipendenti Enti locali in esecuzione della legge 16 giugno 1951, n. 530, portandone il complessivo ammontare a cinque miliardi. Al mutuo suppletivo di cui al comma precedente sono estese la garanzia statale e le agevolazioni fiscali stabilite dall'art. 1 della suddetta legge 16 giugno 1951, n. 530.

[2]La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 10 marzo 1955

[4]EINAUDI

[5]SCELBA - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Testo vigente dal 29 marzo 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-03-10;100~artunico · fonte del testo

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