In deroga alle norme contenute nell'articolo 3 della legge 29 giugno 1960, n. 656, e fermi restando i limiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, l'Ente nazionale di assistenza magistrale puo' concedere prestiti ai propri iscritti in misura pari a due mensilita' di stipendio con recupero dei medesimi in non oltre 24 quote mensili consecutive a decorrere dal mese successivo a quello in cui viene effettuata la corresponsione del prestito.

Testo vigente dal 2 aprile 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-02-21;360~artunico · fonte del testo

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