Il regolamento del prestito obbligazionario di cui al precedente art. 1 sara' approvato dal Ministro per il tesoro - sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio - con proprio decreto da emanare su proposta del Consiglio di amministrazione dell'istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) e da pubblicare della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Un delegato del Ministero del tesoro accertera' l'osservanza delle norme che regolano detto prestito obbligazionario.

Testo vigente dal 31 marzo 1952

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-03-23;167~art3 · fonte del testo

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