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Amministrativo
Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a contrarre mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche fino a concorrenza di 40 miliardi di lire per opere patrimoniali e di ripristino
Legge 24 dicembre 1954, n. 1273
- Aggiornato al
- 25 gennaio 1955
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- 5
- Versioni storiche
- 5
- Art. 1L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a contrarre con il Consorzio…
- Art. 2Il ricavo dei mutui e' da utilizzarsi per l'elettrificazione delle linee e per altri…
- Art. 3I mutui da ammortizzarsi in venti anni, saranno contratti alle condizioni e nei modi che…
- Art. 4Le operazioni di mutuo e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti sono esenti da…
- Art. 5Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti…
