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Amministrativo
Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a contrarre mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, fino alla concorrenza di 25 miliardi di lire per opere patrimoniali
Legge 11 giugno 1950, n. 360
- Aggiornato al
- 24 giugno 1950
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- Versioni storiche
- 5
- Art. 1L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a contrarre, con il Consorzio…
- Art. 2Il ricavo dei mutui autorizzati col precedente art. 1 e' da impiegarsi esclusivamente in…
- Art. 3I mutui, da ammortizzarsi in venti anni, saranno contratti alle condizioni e nei modi che…
- Art. 4Le operazioni di mutuo di cui al precedente art. 1 e tutti gli atti ad esse inerenti e…
- Art. 5La scadenza delle prime rate d'ammortamento dei mutui contratti nell'esercizio 1949-50 e…
