Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha facolta' di costituire diritti irrevocabili di uso, secondo le consuetudini vigenti, su cavi sottomarini telefonici internazionali di proprieta' dello Stato. Detta costituzione puo' avvenire soltanto:

  • a)a favore di amministrazioni estere o di enti pubblici o privati stranieri esercenti un pubblico servizio di telecomunicazioni e per l'espletamento di traffico di transito attraverso il territorio italiano;
  • b)a favore di societa' italiane concessionarie di servizi di telecomunicazioni internazionali ad uso pubblico, per l'espletamento del traffico di loro competenza. I diritti irrevocabili di uso su cavi di cui al primo comma possono avere per oggetto soltanto circuiti eccedenti il fabbisogno necessario per l'espletamento del servizio telefonico ad uso pubblico esercitato dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Testo vigente dal 30 gennaio 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-01-09;5~art1 · fonte del testo

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