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Costituzionale
Autorizzazione ai Ministri per l'agricoltura e per le foreste e per i lavori pubblici a delegare alla Regione sarda talune funzioni in materia di opere pubbliche e di opere di bonifica e di miglioramento fondiario
Legge 5 settembre 1951, n. 1037
- Aggiornato al
- 4 ottobre 1951
- Articoli
- 4
- Versioni storiche
- 4
- Art. 1Il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato a delegare al Presidente della Giunta…
- Art. 2Il Ministro per l'agricoltura e le foreste e' autorizzato a delegare al Presidente della…
- Art. 3Il riscontro degli atti e dei provvedimenti adottati dal Presidente della Giunta…
- Art. 4La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
