Al trasferimento reciproco dei beni sara' provveduto con contratto appena il Comune avra' adempiuto a tutti gli impegni assunti e dopo che le opere saranno state ultimate, collaudate e riconosciute dall'Ufficio tecnico erariale conformi al progetto citato. Il Ministro per le finanze provvedera' con propri decreti all'approvazione dell'atto di impegno e dell'atto di trasferimento.

Testo vigente dal 23 dicembre 1964

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1964-12-13;1348~art2 · fonte del testo

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