La vendita di cui all'articolo precedente e' subordinata alla condizione che il comune di Venezia, sul relativo atto si impegni:

  • 1)a sollevare l'amministrazione delle finanze da ogni onere, obbligo e responsabilita' relativamente ai procedimenti giudiziari in corso con gli attuali occupatori del terreno, nonche' da ogni pretesa di terzi costruttori;
  • 2)a corrispondere, al momento della stipula dell'atto di vendita, oltre al prezzo, tutte le indennita' arretrate dovute dagli occupatori abusivi o affittuari;
  • 3)a destinare per la durata di venti anni, a giardini pubblici ed a strade, i terreni distinti, rispettivamente, con i mappali 39 parte, 40 parte, 41 parte e col mappale 43.

Testo vigente dal 3 gennaio 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-12-20;1266~art2 · fonte del testo

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