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Miscellanea
Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (B.I.R.S.)
Legge 8 marzo 1965, n. 143
- Aggiornato al
- 20 marzo 1965
- Articoli
- 6
- Versioni storiche
- 6
- Art. 1Il Governo della Repubblica e' autorizzato a provvedere all'aumento da 360 a 666 milioni…
- Art. 2Al fine di effettuare i versamenti alla Banca internazionale, dell'1 per cento in oro e…
- Art. 3In corrispondenza di ciascun versamento effettuato alla Banca internazionale da parte…
- Art. 4Al regolamento dei rapporti nascenti in esecuzione della presente legge tra il Ministero…
- Art. 5E' altresi' autorizzata, fino ad un ammontare massimo di lire 2.000.000, la spesa…
- Art. 6All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno…
