Gli assegni familiari e il relativo contributo per la gestione dei giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali sono determinati, con decorrenza dal 1° aprile 1956, nelle seguenti misure, comprensive degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni: assegni: lire 4.342 mensili per ciascun figlio; lire 3.016 mensili per il coniuge; lire 1.430 mensili per ciascun ascendente; contributo: 27 per cento sulla retribuzione lorda.

Testo vigente dal 10 febbraio 1958

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-01-05;14~art1 · fonte del testo

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