A decorrere dal 1 luglio 1953 gli assegni familiari di cui alla tabella B allegata alla legge 21 marzo 1953, n. 220, sono aumentati di lire 15 per ciascun figlio, lire 13 per il coniuge e lire 10 per ogni ascendente nei confronti dei lavoratori non aventi qualifica impiegatizia, e di lire 36 per ciascun figlio e lire 23 per il coniuge nei confronti dei lavoratori aventi qualifica impiegatizia. A decorrere dalla stessa data i contributi previsti nella tabella predetta sono aumentati di lire 27,60 per ogni giornata di lavoro relativamente ai lavoratori non aventi qualifica impiegatizia e di un'aliquota pari al 9,25 per cento sulla retribuzione per i lavoratori aventi qualifica impiegatizia.

Testo vigente dal 30 dicembre 1953

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1953-12-27;944~art1 · fonte del testo

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