Il limite di L. 50.000 stabilito dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1016, per l'esenzione da qualsiasi diritto o tassa riguardante i giudizi e gli atti relativi nelle controversie individuali di lavoro, e' elevato a 100.000 lire.
Testo vigente dal 7 dicembre 1949
