La spesa iscritta nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per far fronte agli oneri derivanti dalla partecipazione italiana a interventi di solidarieta' in favore di Paesi colpiti da gravi calamita' di cui alla legge 2 luglio 1970, n. 520, e' aumentata a partire dal 1979 a lire 200 milioni. Il detto stanziamento potra', in caso di necessita', essere ulteriormente integrato, sia nell'anno 1979 che negli esercizi successivi, con provvedimenti di prelievo dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Testo vigente dal 22 aprile 1980

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-03-31;144~art1 · fonte del testo

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