Il contributo annuo ordinario di lire 1.600 milioni, disposto in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione con la legge 22 maggio 1980, n. 238, e' elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1985, a lire 6.100 milioni. Con cadenza triennale il contributo previsto dal precedente comma potra' essere rideterminato con le modalita' previste dal quattordicesimo comma dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Testo vigente dal 21 agosto 1985

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-08-08;423~art1 · fonte del testo

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