L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti trasmette alle prefetture, in relazione alla residenza degli interessati, gli atti concernenti i sordomuti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, fruiscono dell'assegno mensile di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 388. L'Ente trasmette, altresi', le istanze e i ricorsi non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge. Per i sordomuti di eta' inferiore ai 65 anni che siano in godimento del predetto assegno, la prefettura dispone la continuazione dei pagamenti; dispone, nel contempo, l'attuazione del procedimento previsto dalla presente legge, ai fini della convalida e dell'adeguamento dell'assegno. Analogamente provvede per le istanze in corso ed i ricorsi non ancora definiti dei sordomuti di eta' inferiore ai 65 anni. Per i sordomuti di eta' superiore ai 65 anni, la prefettura continuera' l'erogazione del pagamento dell'assegno in corso, sino a quando l'Istituto nazionale della previdenza sociale non provvedera' alla concessione della pensione sociale, fatto salvo il rimborso di cui all'articolo 10. La prefettura inoltrera' all'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai fini della eventuale concessione della pensione sociale, le istanze non definite ed i ricorsi pendenti dei sordomuti ultrasessantacinquenni.

Testo vigente dal 23 giugno 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-05-26;381~art11 · fonte del testo

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