[1]Il personale tecnico universitario in possesso del diploma di laurea o di diploma di istituto secondario di 2° grado non previsti dall'articolo 32 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, inquadrato ai sensi dello stesso articolo, in una categoria di impiego statale non di ruolo inferiore a quella corrispondente al titolo di studio da esso posseduto, puo' essere inquadrato, a domanda, nella categoria di impiego statale non di ruolo corrispondente al titolo di studio posseduto purche' in possesso dei requisiti richiesti per ciascuna categoria come sotto specificato:

[2]Categoria I: personale in possesso di diploma di laurea rilasciato dalle facolta' o scuole cui appartengano gli istituti presso i quali disimpegni mansioni direttive di carattere essenzialmente tecnico. Per il personale stesso puo' essere riconosciuta valida, in rapporto a particolari esigenze di servizio da svolgere presso l'istituto, la laurea rilasciata da altra facolta' che abbia specifica attinenza a tali esigenze. In tale caso la validita' della laurea e' riconosciuta su proposta del direttore dell'istituto con motivata deliberazione del consiglio di facolta' e scuola soggetta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

[3]Categoria II: personale in possesso del diploma di istruzione secondaria di 2° grado valido per l'accesso alle facolta' o scuole cui appartengono gli istituti presso i quali disimpegni mansioni di concetto di carattere essenzialmente tecnico. Per il personale stesso puo' essere riconosciuto valido altro diploma di istruzione secondaria di 2° grado che abbia attinenza alle specifiche esigenze del servizio da svolgere presso l'istituto. In tal caso la validita' del diploma e' riconosciuta su proposta del direttore dell'istituto con motivata deliberazione del consiglio di facolta' e scuola soggetta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione. Il personale in possesso del diploma di ostetrica inquadrato a norma dell'articolo 32 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, nella 3ª categoria di impiego statale non di ruolo - che disimpegni mansioni proprie di ostetrica - puo' essere inquadrato, a domanda, nella categoria di impiego statale non di ruolo corrispondente al ruolo organico delle ostetriche di concetto. Il personale inquadrato ai sensi dell'articolo 32 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, nella 4ª categoria di impiego statale non di ruolo puo' essere inquadrato, a domanda, nella 3ª categoria di impiego statale non di ruolo di tecnico esecutivo o di infermiera, ancorche' sprovvisto del titolo di studio, in base alle mansioni svolte di carattere essenzialmente tecnico o infermieristico. Le disposizioni di cui al presente articolo sostituiscono quelle di cui all'articolo 32 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, e si applicano, anche ai fini dell'inquadramento nei ruoli aggiunti, e nei ruoli organici in soprannumero, nei confronti del personale assunto in base a disposizioni anteriori alla citata legge, ed al personale assunto in virtu' degli articoli 32, 35 e 51 della legge medesima. Il personale che ritenga di avere titolo all'applicazione dei precedenti commi deve presentare domanda, entro i tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione universitaria.

Testo vigente dal 22 giugno 1970

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-06-03;380~art28 · fonte del testo

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