Il testo dell'art. 190 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 621, e' sostituito dal seguente "Per la spedizione degli estratti e dei certificati, oltre all'importo della carta bollata, l'ufficiale dello stato civile riscuote i seguenti diritti:

  • 1)per gli estratti per copia integrale di qualsiasi atto di stato civile, comprese le copie di processi verbali di trascrizione di decreti ed altri atti, di una facciata lire 25; per ogni facciata o parte di facciata in piu' lire 20;
  • 2)per le copie degli atti e documenti inseriti nel volume degli allegati, di una facciata lire 25; per ogni facciata o parte di facciata in piu' lire 20;
  • 3)per gli estratti per riassunto di qualsiasi atto di stato civile lire 15;
  • 4)per qualsiasi certificato lire 10. Il pagamento dei diritti di cui al comma precedente dev'essere annotato in fine dell'estratto, della copia o del certificato".

Testo vigente dal 24 marzo 1951

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-02-07;169~art1 · fonte del testo

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