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Miscellanea
Aumento degli organici, reclutamento degli ufficiali di complemento, avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa e delega al Governo per la pubblicazione del testo unico dei provvedimenti legislativi sull'ordinamento della Regia guardia di finanza
Legge 20 marzo 1940, n. 234
- Aggiornato al
- 7 aprile 1955
- Articoli
- 12
- Versioni storiche
- 17
- Art. 1Il Corpo della Regia guardia di finanza e' comandato da un generale di Corpo d'armata in…
- Art. 2Possono conseguire, a domanda e senza esami, la nomina a sottotenente di complemento…
- Art. 3senza rubricaabrogato
- Art. 4I funzionari civili dello Stato di grado non inferiore al quinto possono ottenere, se…
- Art. 5I sottufficiali del Corpo della Regia guardia di finanza, che non abbiano i requisiti…
- Art. 6Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 - primo comma - del R…
- Art. 7Le lettere a) e b) dell'art. 9 della legge 7 giugno 1937-XV, n. 913, sono sostituite come…
- Art. 8L'art. 10 della legge 7 giugno 1937-XV, n. 913, e' sostituito dal seguente: «Non possono…
- Art. 9I sottufficiali in congedo della Regia guardia di finanza che, dal 24 maggio 1915 al 4…
- Art. 10Nell'attesa della pubblicazione del regolamento, le norme esecutive per il reclutamento…
- Art. 11Il Governo del Re, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentito il parere…
- Art. 12Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle della presente legge o con essa…
