Per la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge, i relativi provvedimenti e misure, ed in particolare i piani di sviluppo aziendale di cui al titolo III, dovranno armonizzarsi con i programmi regionali d'intervento e piani zonali e, in mancanza, con le direttive all'uopo formulate dalle regioni. Le regioni dovranno armonizzare i programmi regionali di intervento e le loro direttive al programma economico nazionale. I programmi regionali di intervento o, in mancanza, le direttive regionali, dovranno comprendere tutti gli elementi atti ad illustrare il nesso esistente sul piano regionale tra gli interventi previsti e la situazione economica nonche' le caratteristiche delle strutture agrarie.

Testo vigente dal 26 maggio 1975

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-05-09;153~art3 · fonte del testo

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