Alla fine dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e' aggiunto il seguente periodo: "Per le attivita' esercitate in un altro Stato membro della Comunita' economica europea la qualificazione professionale e' accertata mediante apposito attestato rilasciato dall'autorita' od organismo competente designato dallo Stato membro della Comunita' di origine o di provenienza e prodotto dall'interessato a sostegno della domanda di autorizzazione all'esercizio delle attivita' contemplate nel precedente articolo 1".

Testo vigente dal 2 novembre 1984

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-10-29;735~artunico · fonte del testo

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