Le denominazioni di cui alla colonna b) dell'allegato B non possono essere utilizzate in commercio, per designare prodotti diversi da quelli rispondenti alle caratteristiche specificate nelle colonne da d) a g) dello stesso allegato. E' in ogni caso vietato immettere al consumo vetri cavi e in lastre con denominazione "mezzi cristalli" o denominazioni affini.

Testo vigente dal 29 dicembre 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-11-26;827~art2 · fonte del testo

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