Nel caso di ripetute inadempienze alle norme di cui alla presente legge e a quelle del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, tenuto conto anche della loro entita' e frequenza, il montatore o l'officina, titolari dell'autorizzazione o dell'abilitazione di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5, o l'impresa che effettua il trasporto di viaggiatori o di cose con veicolo per il quale e' obbligatoria l'applicazione del cronotachigrafo, incorrono nella sospensione per un periodo da uno a tre mesi dell'autorizzazione e dell'abilitazione predette o del provvedimento di abilitazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono, se, a seguito di diffida, rivolta agli stessi dall'autorita' che ha rilasciato il provvedimento di abilitazione, a conformarsi alle norme della presente legge ed a quelle dei predetti regolamenti CEE, non vi abbiano provveduto entro un congruo termine. Nei confronti del montatore, dell'officina o dell'impresa di trasporto di cui al comma precedente, che, malgrado il provvedimento adottato a loro carico incorrano, in ulteriori ripetute infrazioni, puo' essere disposta la revoca del provvedimento di abilitazione di cui al precedente comma. La sospensione, o la revoca, di cui ai commi precedenti, concernenti l'autorizzazione o l'abilitazione concesse ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della presente legge, sono disposte dall'Ufficio centrale metrico e del saggio di metalli preziosi; gli stessi provvedimenti sanzionatori, per quanto attiene al provvedimento di abilitazione al trasporto, sono disposti dalla medesima autorita' che lo ha rilasciato. Contro i provvedimenti di sospensione e revoca adottati ai sensi del comma precedente dall'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi e' ammesso ricorso gerarchico al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Contro i provvedimenti di sospensione e revoca adottati dai competenti uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ai sensi del predetto comma il ricorso e' presentato al Ministro dei trasporti. I provvedimenti adottati da autorita' diverse sono definitivi.

Testo vigente dal 23 novembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-11-13;727~art21 · fonte del testo

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